L’art. 20 TUR come modificato dalla Legge di Stabilità 2018 ha natura retroattiva

La Redazione
20 Febbraio 2019

La riqualificazione, operata dall'Amministrazione, di cessione del complesso immobiliare e del ramo di azienda in cessione di ramo di azienda con immobile, effettuata sulla base dell'art. 20 del Tur è illegittima, avuta considerazione del fatto che tale dato normativo, così come novellato dall'art. 1, comma 87, lettera a) della Legge n. 205 del 2017, limita il potere di riqualificazione dell'Ufficio al singolo atto portato alla registrazione.

La riqualificazione, operata dall'Amministrazione, di cessione del complesso immobiliare e del ramo di azienda in cessione di ramo di azienda con immobile, effettuata sulla base dell'art. 20 del Tur è illegittima, avuta considerazione del fatto che tale dato normativo, così come novellato dall'art. 1, comma 87, lettera a) della Legge n. 205 del 2017, limita il potere di riqualificazione dell'Ufficio al singolo atto portato alla registrazione.

Stante la natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 20 del Tur, lo stesso può essere applicato anche a fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore.

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