Tributario

Definizione agevolata delle controversie tributarie in pendenza di concordato

21 Febbraio 2019

Nell'ambito di un concordato in continuità aziendale, l'eventuale definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.L. n. 119/2018 determina l'insorgere di un debito per imposta a carico della procedura. Il corrispettivo credito vantato dall'Agenzia delle entrate acquisisce natura prededucibile, o mantiene la natura di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c.?

Nell'ambito di un concordato in continuità aziendale, l'eventuale definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.L. n. 119/2018 determina l'insorgere di un debito per imposta a carico della procedura. Il corrispettivo credito vantato dall'Agenzia delle entrate acquisisce natura prededucibile, o mantiene la natura di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c.?

Nel caso in cui in pendenza di concordato preventivo in continuità aziendale le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria vengano definite in modo agevolato, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 D.L. n. 119/2018, l'eventuale credito per imposta che si forma a favore dell'Agenzia delle entrate non sarà prededucibile, bensì manterrà la natura di credito concorsuale privilegiato, ai sensi dell'art. 2752 cod. civ.

Dal momento che il testo del decreto fiscale 2019, convertito nella legge n. 136, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente in data 18 dicembre 2018, non è possibile rinvenire precedenti giurisprudenziali: di conseguenza, per risolvere la predetta quaestio iuris sarà necessario ragionare per principi generali.

Riferimenti normativi. La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: art. 6 D.L. n. 119/2018 (definizione agevolata delle controversie tributarie); art. 3 D.L. n. 119/2018 (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione); art. 111 l.fall. (ordine di distribuzione delle somme); art. 2752 c.c. (crediti per tributi dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali); art. 33 D.L. n. 429/1982, convertito con modifiche dalla legge 516/1982 (fallimento).

La spiegazione. Come noto, ai sensi dell'art. 111 l.fall. si definiscono prededucibili quei crediti considerati tali da una specifica disposizione di legge, oppure quelli derivanti da attività svolte in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

Quanto sopra rappresenta pur sempre un'eccezione al principio fondante l'ordinamento italiano, ovvero quello della par condicio creditorum.

Proprio sulla base di tale assunto, il decreto fiscale n. 119/2018 prevede espressamente al comma 18 dell'art. 3, rubricato “definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione”, che alle somme occorrenti per aderire alla definizione si applichi la disciplina dei crediti prededucibili.

Struttura simile presentava anche l'art. 6, comma 13, D.L. n. 193/2016, che, per le somme destinate al pagamento dei ruoli mediante rottamazione, prevedeva la natura prededucibile.

Stessa previsione anche in materia di condono tributario (art. 33 D.L. n. 429/1982).

Il fatto che il legislatore abbia previsto il mutamento della natura dei crediti nei casi suesposti, e non per quelli di cui all'art. 6 D.L. n. 119/2018, porta a concludere che, i crediti derivanti dalla definizione agevolata delle controversie tributarie rimangano concorsuali, mantenendo la natura di cui all'art. 2752 c.c.

Vi è poi da considerare che il carattere alternativo dei criteri teleologico e cronologico per l'affermazione della prededucibilità non ne consente l'estensione a qualsiasi obbligazione per quanto caratterizzata da un labile collegamento con la procedura concorsuale: come nota parte della dottrina, infatti, gli atti c.d. eventuali, vale a dire non legalmente imposti dalla esistenza della procedura, ma derivanti dalla valutazione di opportunità del debitore coadiuvato dagli organi procedurali, non genererebbero spese da considerarsi prededucibili (cfr. CAVALAGLIO, I crediti prededucibili, D. Fall., 10, p. 452).

(fonte: IlFallimentarista)

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