Airbnb: la ritenuta è obbligatoria

Redazione scientifica
21 Febbraio 2019

Gli intermediari per le locazioni brevi, attraverso le cui piattaforme si incontrano domanda ed offerta per un alloggio, sono obbligati a versare allo Stato la cedolare secca delle transazioni.

Airbnb è stata fondata nel 2008 con lo scopo di gestire un portale telematico mettendo in contatto le persone che ricercano immobili. Lo stesso portale fa capo, per l'Europa, alla società di diritto irlandese Airbnb Ireland Unlimited Company, che presta i servizi in esame anche attraverso l'ausilio tecnico della società collegata Airbnb Payments UK Limited. A seguito del provvedimento legislativo sulle locazioni brevi, Airbnb si era rifiutata di raccogliere le imposte e di trasmettere i dati degli host all'Agenzia delle Entrate, in quanto, il provvedimento avrebbe prodotto effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dall'imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame. Difatti, il regime introdotto per le locazioni brevi dal d.l. 24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto l'obbligo per le società, come Airbnb, di operare una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento, da versare poi al Fisco.

Nel giudizio amministrativo, secondo i giudici, non c'è alcun pericolo di generare un effetto distorsivo a favore degli intermediari che non intervengono nel pagamento delle provvigioni. L'adempimento non va contro il principio di tutela della concorrenza, in quanto è ragionevole che questi adempimenti siano stati posti in capo a soggetti come Airbnb, perché questi si trovano ad avere la materiale disponibilità di dette somme; sicché, non è possibile sostenere che lo Stato avrebbe dovuto rinunciare a tale strumento di esazione, che garantisce un gettito sicuro. Per le suesposte ragioni, il Tribunale ha respinto il ricorso di Airbnb.

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