L'eccezione di prescrizione ad una domanda riconvenzionale formulata in comparsa tempestivamente depositata
21 Febbraio 2019
Pur all'interno del dibattito dottrinale sul punto, la riforma del procedimento civile attuata con la l. n. 51/2006, sembra aver chiarito la questione, modificando l'iter procedimentale del processo ed eliminando l'udienza ex art. 180 c.p.c. fissata come prima comparizione delle parti. Oggi, pertanto, la prima udienza di comparizione delle parti è quella fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e non più quella di cui all'art. 180 c.p.c. ove si dovevano, a pena di decadenza, formulare le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e fra queste vi è certamente l'eccezione di prescrizione. Per quanto riguarda il quesito posto, relativo all'eccezione di prescrizione formulata dall'attore in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto, questa dovrà essere rilevata non nell'eventuale memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la quale potrebbe anche mancare qualora non venisse richiesta dalle parti, ma, a pena di decadenza, nell'udienza di prima comparizione delle parti stesse che è, oggi, quella di cui all'art. 183, comma 1, c.p.c.. Ciò si evince, in primo luogo, dallo stesso art. 183, comma 5, c.p.c. a mente del quale nella prima udienza di comparizione «l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto». Non solo, ma lo stesso art. 183, comma 6, c.p.c., precisa che la cosiddetta memoria istruttoria di cui al n. 1 riguarda le «sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte». Se le premesse sono valide, quindi, qualora l'eccezione, come nel nostro caso quella di prescrizione, non sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, l'attore sarà definitivamente decaduto dalla sua proposizione qualora non l'abbia eccepita in sede di prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. |