L'illegittimità della disciplina transitoria per i limiti di pignorabilità degli emolumenti pensionistici accreditati su conto corrente
21 Febbraio 2019
Massima
L'art.23,comma6,d.l.n. 83/2015, conv. con modif. dalla l.n. 132/2015, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. laddove non prevede che il regime di impignorabilità degli emolumenti pensionistici stabilito dall'art.545,comma8,c.p.c. si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015. Il caso
Con ordinanza del 30 settembre2015, il tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato, con riferimento all'art.3,comma1,Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.23,comma6,d.l.n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 132/2015, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lett. l), del medesimo d.l., che modifica l'art. 545 c.p.c. (introducendo il comma 8) si applichi esclusivamente alle procedure introdotte successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.l. (i.e., 27giugno 2015) e non anche alle procedure già pendenti alla medesima data. Tale nuova disposizione aveva stabilito che «[l]e somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge»; invece, secondo la disciplina precedentemente in vigore, nell'interpretazione assurta a “diritto vivente”, le somme erogate a titolo di pensione o altri emolumenti pensionistici o assistenziali, e, dunque, confluite nel patrimonio del percettore allorché depositate presso istituti di credito, erano pienamente assoggettabili a espropriazione forzata (v., ad es., Cass. civ.,sez.lav.,9ottobre2012,n.17178). Secondo il giudice rimettente, la disposizione transitoria censurata avrebbe quindi introdotto un irragionevole discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime di pignorabilità per le somme accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore a titolo di pensione o di altre prestazioni assistenziali o retributive. La questione
Con la sentenza in commento, la Consulta ha vagliato la compatibilità con il principio di eguaglianza sancito dall'art.3Cost. della disciplina transitoria dettata dall'art.23,comma6,d.l.n. 83/2015 in relazione al nuovo regime di pignorabilità introdotto all'art. 13, comma 1, lett. l), del medesimo d.l.. Le soluzioni giuridiche
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art.23,comma6,d.l. n.83/2015 nella parte in cui non prevede che il regime di impignorabilità degli emolumenti pensionistici stabilito dall'art.545,comma8,c.p.c. si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015. A sostegno della propria decisione, il Giudice delle leggi ha affermato che la previsione di un diverso regime temporale per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l.n. 83/2015 e quelle instaurate successivamente, benché ispirato dall'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato un processo esecutivo in costanza della disciplina previgente, è incompatibile con l'esigenza di garantire la tutela del pensionato che fruisce dell'accredito sulla prestazione pensionistica sul proprio conto corrente. Peraltro, la medesima Corte aveva in precedenza ammonito il legislatore a porre rimedio al vulnus di tutela ravvisato in costanza della disciplina previgente, là dove non si era ritenuto possibile estendere in via interpretativa i limiti previsti per il pignoramento del credito pensionistico alle somme accreditate sul conto corrente, costituendo le norme in tema di impignorabilità di crediti una deroga rispetto al principio generale di responsabilità patrimoniale del debitore (Cortecost.,15maggio2015,n.85). Pertanto, nel contesto in cui, ottemperando al monito della Consulta, il legislatore è effettivamente intervenuto al fine di garantire la necessaria tutela del pensionato, risulterebbe, dunque, irragionevole – secondo la Corte – non estendere tale tutela alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa. Osservazioni
L'intervento operato dalla Corte costituzionale va senz'altro valutato positivamente, in quanto fa venire meno l'indubbia disparità di trattamento determinatasi a seguito dell'introduzione della disciplina transitoria di cui all'art. 23, comma 6, cit.. Peraltro si segnala che nelle more del deposito della pronuncia in questione, la Corte di cassazione, chiamata ad applicare in via estensiva il regime di impignorabilità introdotto dall'art.545,comma8,c.p.c. anche ai processi esecutivi introdotti prima del 27 giugno 2015, aveva ritenuto tale operazione ermeneutica inammissibile sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nel 2015, concludendo per la «pignorabilità indistinta delle somme giacenti sul conto corrente, secondo il principio generale sancito dall'art.2740c.c.» (Cass. civ.,sez.lav.,17ottobre2018,n.26042).
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