La marca temporale attribuisce data certa al documento informatico

Redazione scientifica
21 Febbraio 2019

La marca temporale attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato.

Il caso. Il tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta contro la mancata ammissione al passivo del fallimento di una società per competenze invocate dall'opponente in relazione al rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto con la menzionata società. A parere del tribunale non poteva ritenersi provata l'esistenza del dedotto rapporto lavorativo perché la documentazione a tal fine prodotta dall'opponente era priva di data certa opponibile al fallimento.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, di aver prodotto, in sede di opposizione, un documento informatico contenente in formato .pdf tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro, con relativa stampa di certificazione in formato cartaceo dal quale emergeva l'apposizione di marca temporale in data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento.

La marcatura temporale. Nella specie, osserva il Collegio, risultava incontroversa la conformità dei documenti agli originali. Rileva, altresì, che la marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico consistente nella generazione, ad opera di una parte terza fidata (certificatore accreditato), di una firma digitale cui è associata l'informazione ad una data e ad un'ora certa. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso od archiviato. Il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) chiarisce ulteriormente come la marcatura temporale, laddove apposta in conformità delle relative regole tecniche, sia in grado di fornire un'indicazione su data ed ora di formazione del documento informatico, opponibile ai terzi.

La certezza del documento informatico. A parere del Giudici appare evidente a parere dei Giudici, che il tribunale, negando la certezza della data ai documenti prodotti in sede di opposizione (benché conformi agli originali e muniti di marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore accreditato), sia incorso nella violazione della normativa sancita in materia.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale in diversa composizione.

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