Segnale stradale omesso: nessuna responsabilità del custode, valgono le regole ordinarie

21 Febbraio 2019

La Cassazione ha ribadito l'indirizzo ermeneutico secondo il quale l'assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza della stessa, essendo sufficienti ed idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa di eventuali sinistri occorsi e, per l'effetto, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada per siffatti incidenti.

IL CASO Nella fattispecie esaminata dalla pronuncia, la pregressa esistenza, sui luoghi interessati, di una segnaletica che giustificasse il convincimento del diritto di precedenza in deroga alle ordinarie regole del codice stradale, è rimasta una prospettiva priva di rilievo, in quanto, anche in tali situazioni, la circolazione stradale può avvenire in assenza di inconvenienti, essendo sufficiente a regolarla il codice della strada e, al contempo, appartiene all'insindacabile potere discrezionale dell'ente gestore provvedere alle segnalazioni, al fine di creare condizioni di traffico migliori. Nel caso esaminato, i ricorrenti lamentavano di aver attraversato l'intersezione confidando sulla presenza di uno stop, in seguito soppresso, per i veicoli che si immettevano dalla traversa dal lato destro. Nel pronunciamento il collegio ha rilevato, peraltro, che non può operare la tutela con riferimento alla cosiddetta insidia, nell'ipotesi di un eventuale affidamento dell'utente stradale e in relazione alla presenza di una segnalazione non in atto, poiché è per contro preciso dovere dello stesso, prestare la massima attenzione alle reali condizioni della strada, ed adeguare alle stesse la propria condotta di guida.

I PRECEDENTI Il Collegio ha richiamato, nel contempo condividendone le conclusioni, alcuni precedenti (ex multis, Cass. civ. n. 10520/2017), ove si era chiarito che l'assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del Codice della Strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada quanto al loro verificarsi.

LA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE Il Comune non risponde, secondo le norme in tema di responsabilità oggettiva, in qualità di custode della strada, qualora l'incidente si verifichi presso un incrocio privo di segnaletica. L'assenza di segnaletica è una circostanza che non presenta rilievo in ordine alla sussistenza del requisito di pericolosità dell'incrocio stradale, qualora vengano applicate le ordinarie regole della circolazione stradale, così evitando le condotte che effettivamente hanno originato il danno. Più in dettaglio, la rimozione della segnaletica dalla strada dalla quale proveniva il veicolo antagonista non avrebbe potuto costituire, di per sé, il pericolo denunciato dai ricorrenti. La prudenza imposta in prossimità di intersezioni, rappresenta un dovere in ogni caso sussistente in capo ai guidatori, distinto dalle eventuali corresponsabilità di terzi, nonché dell'ente pubblico custode della strada. L'obbligo di dare la precedenza, che ordinariamente vige quando manca una differente segnalazione, a chi proviene dalla destra, al pari di quello di mantenere una velocità moderata arrivando a un incrocio, qualora rispettati, risultano sufficienti ad evitare il verificarsi di un sinistro stradale. Il collegio evidenzia, al contrario, che il loro mancato rispetto è sufficiente ad attribuire alla condotta degli utenti, contraria alle ordinarie norme stradali, lo stesso verificarsi del sinistro. L'omessa segnalazione dell'incrocio, ovvero delle regole della precedenza, possono consistere in una condotta negligente da parte dell'ente comunale, che può farsi valere ai fini del risarcimento del danno patito. Il collegio distingue i due piani di responsabilità rappresentati dagli artt. 2043 e 2051 c.c., e dove solo la responsabilità aquiliana dell'art. 2043 c.c., presuppone una condotta colpevole. Diversamente dalla responsabilità oggettiva sancita all'art. 2051, può essere attribuita senza distinguere tra custode diligente o negligente.

MANCANZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ Nella fattispecie, l'incrocio, concretamente, non presentava elemento di pericolosità alcuno, così rendendo, ai fini della responsabilità oggettiva del custode prevista dall'art. 2051 c.c., insussistente il nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento occorso.

PRINCIPIO DI DIRITTO «La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri pre supposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso Perché un tale nesso possa formarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri diversi e fattori (…)».

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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