La distrazione della danneggiata esclude la responsabilità del Comune per la caduta
22 Febbraio 2019
IL CASO Una donna conviene in giudizio Roma Capitale chiedendo il risarcimento del danno per i danni riportati a seguito di una caduta causata dalla presenza, su isola pedonale, di brecciolino scivoloso non segnalato. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda condannando la convenuta al pagamento di € 26.680,27, oltre interessi. La Corte territoriale accoglie però l'appello, dichiarando che la disattenzione dimostrata dalla danneggiata nel non accorgersi tempestivamente della presenza del brecciolino, ben visibile, sarebbe stata tale da interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno. La donna ricorre dunque in cassazione, affidando il ricorso a tre motivi.
INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO La Suprema Corte conferma quanto dichiarato in sede d'appello. In particolare ricorda che in «tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2480).
INSINDACABILITÀ NEL MERITO Solo nei limiti della rituale denunzia del vizio motivazionale, continua la Corte, il fatto che il danno sia stato causato dalla cosa o dal comportamento della stessa o l'accertamento del concorso formale tra i due fattori può essere sindacato in sede di legittimità. La Corte territoriale ha ricondotto il danno al comportamento della danneggiata stessa che, distratta, non si è accorta del brecciolino presente sul manto stradale. La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato |