Nella liquidazione delle spese di lite vanno riconosciute anche le spese stragiudiziali
22 Febbraio 2019
Il caso. Una coppia agiva in giudizio domandando il risarcimento per un sinistro stradale nel corso del quale aveva perso la vita un loro congiunto. All'assicurazione convenuta, in quanto responsabile per il Fondo vittime della strada, veniva chiesto il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, nonché spese e competenze dovute per l'attività stragiudiziale svolta dal loro difensore, oltre spese di causa. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando però l'assicurazione a risarcire il solo danno non patrimoniale e le spese del giudizio. La coppia appellava allora la sentenza, riproponendo in sede di appello la domanda di pagamento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale della controversia. La Corte d'appello rigettava tale domanda.
I ricorrenti, con un primo motivo, deducono violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 254/2006, a detta loro disapplicato dalla Corte d'appello e, con un secondo motivo, lamentano come il giudice del riesame avesse errato nell'applicazione della l. n. 990/1969, del d.lgs. n. 209/2005 della prassi giurisprudenziale e del d.m. n. 127/2004 per non avere, il secondo giudice, correttamente quantificato e liquidato le spese dovute al loro difensore per la già citata fase stragiudiziale della controversia in oggetto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso.
Liquidazione spese di lite. In particolare, quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato come il giudice d'appello non avesse tenuto conto nella propria decisione dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza del giudice di legittimità che affermava che «in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale […] sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie» (Cass. civ., n. 6422/2017). Le spese richieste, quindi, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, erano dovute ancorché relative alla fase stragiudiziale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto fondato in quanto – in modo non dissimile dal precedente – la Cassazione ha rilevato come la Corte d'appello non avesse correttamente valutato che le spese stragiudiziali sostenute dalla coppia ricorrente fossero comunque dovute in quanto parte della loro difesa tecnica e quindi certamente risarcibili dall'assicurazione.
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