Ancora sulla nozione di amministratore di fatto in sede penale

La Redazione
22 Febbraio 2019

La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico e in relazione a reati fallimentari e tributari, alla stregua di specifici indicatori, individuati sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società, e dunque non soltanto rapportandosi alle mere qualifiche formali rivestite in ambito societario dall'indagato.

La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico e in relazione a reati fallimentari e tributari, alla stregua di specifici indicatori, individuati sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società, e dunque non soltanto rapportandosi alle mere qualifiche formali rivestite in ambito societario dall'indagato. È il principio ribadito dalla Cassazione, V Sezione Penale, nella sentenza n. 7826 depositata il 21 febbraio.

Il caso. L'amministratore di fatto di una serie di società di capitali impugnava il provvedimento con cui il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a plurime contestazioni di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nell'ambito di una complessa operazione immobiliare relativa alla realizzazione di un centro commerciale da parte di alcune società poi fallite, strumentali a garantire il drenaggio di ingenti somme derivanti dal mancato pagamento delle società subappaltatrici e delle imposte in un trust.

La nozione di amministratore di fatto. Tra i motivi di ricorso, l'imputata contesta l'attribuzione del ruolo di amministratrice di fatto delle società coinvolte. La S.C. ribadisce, sul punto, che in ambito penalistico la ricostruzione del ruolo de quo non può appiattirsi sulle mere qualifiche formali rivestite in ambito societario, ma deve condursi alla stregua di specifici indicatori, riconducibili ad indici sistematici quali la diretta partecipazione alla vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, il conferimento di deleghe in fondamentali settori dell'attività di impresa (così, tra le altre, Cass. pen., n. 41793/2016). Il relativo apprezzamento non può limitarsi alla fisionomia delineata dal codice civile, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo, anche alla luce dell'art. 2639 c.c., che ne introduce una definizione, e presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione.

Peraltro, in giurisprudenza che la qualifica di amministratore di fatto non presuppone l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio, essendo invece sufficiente una apprezzabile attività di gestione, sulla base dell'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (Cass. n. 9222/1998).

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La S.C. ha modo, inoltre, di precisare i caratteri del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, precisando che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000, quando, pur determinando un effettivo trasferimento del bene, siano connotati da elementi di inganno e artificio; in aggiunta, il reato in esame presuppone anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile (ex multis, Cass. Pen., n. 232/2017; Cass. pen., n. 10161/2017). La natura di reato di pericolo richiede, infine, il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario.

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