L'identità tra titolare dell'ufficio procedimenti disciplinari e quello della struttura del dipendente incolpato non rende nullo il provvedimento sanzionatorio

La Redazione
22 Febbraio 2019

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere interpretato nel senso che sia necessario ma anche sufficiente che il procedimento relativo a fatti sanzionati in modo più grave rispetto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni sia condotto da un ufficio specifico che risulti, sotto il profilo organizzativo, distinto rispetto agli altri uffici dell'amministrazione...

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere interpretato nel senso che sia necessario ma anche sufficiente che il procedimento disciplinare relativo a fatti sanzionati in modo più grave rispetto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni sia condotto da un ufficio specifico che risulti, sotto il profilo organizzativo, distinto rispetto agli altri uffici dell'amministrazione.

In tale prospettiva, non si ritiene che l'identità tra la persona fisica, titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari e la persona fisica titolare della struttura nella quale sia collocato il dipendente incolpato, configuri alcuna incompatibilità che possa dare luogo alla nullità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento, anche alla luce di quanto prevede l'attuale comma 9-ter dell'art. 55-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.

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