Morte immediata: escluso il risarcimento del danno catastrofale jure hereditatis
25 Febbraio 2019
IL CASO Un uomo senza casco a bordo del suo motociclo si scontra frontalmente con un auto e muore. I suoi eredi si rivolgono al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal congiunto chiedendo il risarcimento del danno biologico come invalidità permanente al 100% per essere l'uomo sopravvissuto dopo lo scontro, detratto quanto già versato loro dalla compagnia assicuratrice. Il Tribunale condanna solidalmente i convenuti al risarcimento del danno, escludendo però il risarcimento del danno biologico iure hereditatis. Gli eredi ricorrono in Cassazione, lamentando violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere la Corte territoriale considerato irrisarcibile il danno biologico jure hereditatis, valutando ai fini della risarcibilità la natura del bene leso, che sarebbe il personale diritto alla salute.
CASS. CIV. N. 15350/2015 La Suprema Corte afferma che le ambiguità riscontrabili nella motivazione della sentenza, ove prima si afferma che l'uomo trovò la morte immediatamente, poi che rimase in vita pochi minuti, poi ancora visse trenta minuti dopo lo scontro ma privo di conoscenza, rispecchiano le incertezze giurisprudenziali sul tema. Ricorda che la pronuncia a Sezioni Unite del 2015 (Cass. civ. n. 15350/2015) aveva sanato tale incertezza, confermando l'unitarietà del danno non patrimoniale, che è riconducibile sia all'aspetto biologico in senso stretto che alla correlata sofferenza d'animo. L'unica differenza concerne la qualificazione, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, posto che un primo orientamento lo indicava come danno biologico terminale, e un altro come danno catastrofale «con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni».
NESSUN RISARCIMENTO JURE HEREDITATIS Le Sezioni Unite, ricorda la Terza sezione, avevano chiarito che se la morte è immediata o segue alle lesioni entro brevissimo tempo, non sussiste il diritto al risarcimento jure hereditatis e che « l'attuale impostazione pone il danno al centro del sistema della responsabilità civile, sempre più oggettiva; il danno deve identificarsi in perdita cagionata da una lesione giuridicamente soggettiva». Nel caso di morte per atto illecito le Sezioni Unite avevano precisato che il conseguente danno è «la perdita del bene giuridico vita, bene autonomo e fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente».
NECESSITÀ DI UNA GIUSTIFICATA PROPORZIONE DEL RISARCIMENTO Dal momento che la perdita, per costituire un danno risarcibile, deve essere rapportata ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte avvenuta immediatamente o a distanza di brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva dall'assenza di un soggetto al quale sia ricollegabile la perdita o nel cui patrimonio sia rinvenibile il relativo credito «ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo» e non dalla natura personalissima del diritto leso. La Corte dunque rigetta il ricorso e da atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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