Comunicazione delle partecipazioni per i soggetti iscritti nel Registro Unico intermediari assicurativi

La Redazione
25 Febbraio 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio scorso, il provvedimento Ivass n. 84, del 13 febbraio, recante “modalità e termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni relative alle partecipazioni e agli stretti legami in capo ai soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI)”.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio scorso, il provvedimento Ivass n. 84, del 13 febbraio, recante “modalità e termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni relative alle partecipazioni e agli stretti legami in capo ai soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI)”.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 4-sexies del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), stabilisce le modalità e i termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni sulle partecipazioni e gli stretti legami ai sensi dell'art. 109, comma 4-sexies del codice e dell'art. 105 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018: comunicazione obbligatoria per gli intermediari già iscritti nel registro alla data del 1° ottobre 2018.

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