Responsabilità concorrente dei soci di s.r.l: serve la prova dell’intenzionalità

La Redazione
25 Febbraio 2019

L'art. 2476, comma 7, c.c. dispone che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci di s.r.l. che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'art. 2476, comma 7, c.c. dispone che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci di s.r.l. che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Tale forma di responsabilità presuppone non soltanto che il socio abbia partecipato all'attività dannosa, ma che il suo comportamento si connoti in termini di "intenzionalità ", cosicché occorre dare la prova della volontà del socio cogestore di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, della piena consapevolezza del socio della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.

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