Nulli gli atti impositivi se il Fisco non produce in giudizio la ricevuta degli avvisi di avvenuto deposito
25 Febbraio 2019
Tre avvisi di accertamento non consegnati per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla loro ricezione; il loro deposito all'ufficio postale, dal quale non sono stati ritirati, è stato all'origine del contenzioso tra il Fisco e un contribuente. Quest'ultimo sosteneva l'irregolarità della procedura e il difetto della notifica. L'ordinanza della V Sezione Civile della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2019, n. 5077, ha dovuto decidere la validità dei tre atti e della notifica.
Il Giudice di appello, riformando la sentenza della CTP, aveva accolto il gravame del contribuente annullando la cartella, rilevando che l'Agenzia non aveva fornito la prova della corretta notifica, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, esibizione ritenuta indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta. Dopo 17 pagine di ordinanza, la Suprema Corte romana ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, allineandosi con i giudici territoriali. La Costituzione, infatti, impone al Fisco l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la Cad: la prova che è stata garantita al destinatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto (tutelando quindi il suo diritto alla difesa) è desunta dalla verifica dell'effettivo e corretto inoltro dell'ar da parte dell'Ufficio. |