Obbligazione retributiva e valutazione dell'inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive
25 Febbraio 2019
Il Tribunale di Roma ha ribadito l'assunto espresso dalla Suprema Corte secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, accertando in primo luogo la gravità dell'inadempimento cronologicamente anteriore, atteso che il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460, c.c., sussiste qualora il rifiuto sia stato determinato non solo da inadempimento grave ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l'art. 1175, c.c., impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite. |