Legittima l'opposizione diretta a dimostrare il difetto della qualifica di amministratore del condominio?

Donato Palombella
26 Febbraio 2019

Il soggetto a cui viene erroneamente notificato un precetto diretto all'amministratore pro-tempore di un condominio, può legittimamente opporsi solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del debitore intimato risultante dal titolo esecutivo?

Il caso in esame. Il Tribunale (nel 2008) condanna un condomìnio al pagamento di € 3.097,50, oltre accessori. Sulla base di tale sentenza, il creditore notifica il precetto ad una società indicata come amministratrice del condomìnio debitore. La società si oppone al precetto negando di essere mai stata amministratrice del condomìnio intimato. Il Tribunale (nel 2010) accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto; la Corte d'Appello (nel 2014), conferma il verdetto sottolineando che la società aveva interesse a far accertare giudizialmente l'inesistenza, in capo ad essa, della qualifica di amministratore dell'intimato Condominio e, dunque la sua estraneità al processo esecutivo.

I motivi del ricorso in Cassazione. Il creditore non si arrende e propone ricorso in Cassazione sostenendo che reale debitore era il condomìnio intimato e che solo per errore, nella relata di notifica, la società era indicata quale amministratore del condominio stesso. Contesta, quindi, la dichiarata nullità del precetto.

Il parere della Cassazione. La seconda sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza depositata in cancelleria il 21 febbraio 2019, n. 5151, ricorda che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un condomìnio costituisce titolo esecutivo (Cass., Sez. II civ., 14 ottobre 2004, n. 20304; Cass., Sez. VI-ter civ., 29 marzo 2017, n. 8150). Nel caso in esame il creditore, in base alla sentenza emessa dal Tribunale nel 2008, aveva intimato l'adempimento al condomìnio debitore. Il precetto, probabilmente per errore, era stato notificato ad una società indicata come amministratrice del condomìnio intimato ma che, in realtà, tale non era. L'opposizione a precetto mirava unicamente a far accertare tale errore. A questo punto sorge il problema da dirimere: il soggetto a cui erroneamente viene notificato il precetto può opporsi al solo fine di far valere la propria estraneità all'azione esecutiva?

Le parti nel giudizio di opposizione a precetto. Col provvedimento in esame la Cassazione fornisce una lezione di procedura. Gli Ermellini ricordano che il giudizio di opposizione a precetto - ex art. 615, comma 1, c.p.c. - ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata e contrappone due soggetti: (a) il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, dotato di legittimazione attiva; (b) il creditore, legittimato passivamente (Cass., Sez. III civ., 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. Sez. III civ., 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass., Sez. III civ., 23 giugno 1984, n. 3695).

L'opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudizio trae origine dall'opposizione al precetto notificato dal creditore. Di norma il precetto avrebbe dovuto essere notificato all'amministratore pro-tempore del condominio - a cui spetta ex art. 1131 c.c., la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio - da notificare al suo domicilio privato, ovvero presso lo stabile condominiale, nel caso in cui in esso fossero presenti degli appositi locali dove veniva esercitata l'attività gestoria. Nel caso in esame, evidentemente per errore, il precetto veniva notificato ad un soggetto diverso dall'effettivo amministratore del condomìnio. Il giudizio di opposizione, non era stato proposto (come ci si potrebbe aspettare) dal condomìnio debitore per lamentare l'irregolarità dell'avvenuta notifica nei confronti di un soggetto diverso dal proprio amministratore (Cass., Sez. III civ., 6 luglio 2001, n. 9205).

Quando la notifica è nulla. La Cassazione ricorda che, ove dalla relata di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio, l'istante ha l'obbligo di dimostrare la sussistenza, in capo al destinatario, dei poteri rappresentativi del condominio. In difetto di questi elementi, la notifica deve considerarsi nulla; tale nullità, ovviamente, non opera automaticamente ma deve essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Ovviamente, il vizio verrebbe sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c., nel caso in cui l'opposizione venga proposta dal condominio debitore, correttamente rappresentato dall'amministratore in carica (Cass. Sez. III civ., 16 ottobre 2017, n. 24291; Cass. Sez. VI-ter, 15 dicembre 2016, n. 25900; Cass. Sez. II civ., 7 luglio 2004, n. 12460).

Il principio di diritto. La Cassazione, quindi, enuncia il seguente principio di diritto:«la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare - come avvenuto nella specie di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo».

Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal creditore e dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla società destinataria della notifica.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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