Particolarità e complessità delle questioni giuridiche: per la Cassazione è giustificata la compensazione delle spese

Redazione scientifica
26 Febbraio 2019

Con la sentenza n. 77/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale di merito di compensare le spese di lite pur non ricorrendo le ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, le quali soltanto, a parere del ricorrente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avrebbero potuto legittimare un simile provvedimento.

Dichiarazione di incostituzionalità… Il Collegio rileva preliminarmente che, con la sentenza n. 77/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

… gli effetti retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo. Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, i Giudici affermano che «nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modif. nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi».

In applicazione di tale principio, dunque, la Suprema Corte ha rilevato come le ragioni alla base della decisione impugnata rispondono alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte cost., giustificano le compensazione delle spese.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

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