Restituzione dei versamenti dei soci in periodo di dissesto: bancarotta distrattiva e non preferenziale
27 Febbraio 2019
In materia penale, il prelievo di somme a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale, o altra analoga dizione, integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione. Lo afferma la Cassazione Penale, nella sentenza n. 8431 depositata il 26 febbraio. Il caso. L'amministratore di una s.r.l. fallita, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto la somma di 220mila euro, mediante prelievo ingiustificato, impugnava per cassazione la sentenza d'appello, confermativa della condanna. La restituzione dei finanziamenti. A fondamento della decisione, i giudici di merito hanno posto due delibere assembleari che hanno ratificato, rispettivamente, i versamenti infruttiferi e proporzionali, effettuati dai soci nei precedenti periodi, in conto aumento di capitale, e la restituzione agli stessi soci degli importi versati. La questione controversa attiene alla rilevanza penale di tali restituzioni. La distinzione tra finanziamento e versamento in conto capitale. La S.C. muove dalla distinzione tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo: per pacifica giurisprudenza, i primi, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, hanno una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, sicché non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita societaria, e possono essere richiesti dai soci in restituzione solo dopo lo scioglimento della società, e solo ove sussista un residuo attivo nel bilancio di liquidazione. I finanziamenti fanno, invece, sorgere un obbligo di restituzione. La rilevanza penale della restituzione. Da tali premesse, la sentenza fa derivare che, in materia penal-fallimentare, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società. Al contrario, il prelievo di somme, quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, integra la fattispecie della bancarotta preferenziale (così: Cass. pen., n. 14908/2008). |