Rimborso recuperabile dal Fisco anche senza iscrizione a ruolo

La Redazione
27 Febbraio 2019

L'Agenzia delle Entrate può recuperare il rimborso erroneo di un credito di imposta senza procedere con l'iscrizione a ruolo. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 22 febbraio 2019 n. 5261.

L'Agenzia delle Entrate può recuperare il rimborso erroneo di un credito di imposta senza procedere con l'iscrizione a ruolo. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza del 22 febbraio 2019 n. 5261, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Fisco contro una fondazione, verso la quale – per l'appunto – era stato disconosciuto un credito d'imposta, in virtù dell'insussistenza dei presupposti. La parte contribuente sosteneva invece che fossero scaduti i termini per l'accertamento. Tanto più che il rimborso era stato disposto dall'Ufficio.

Per la Cassazione, però, la procedura dei rimborsi erroneamente effettuati dall'Erario trova applicazione anche quando il rimborso è stato disposto dall'Ufficio. La Corte, a Sezioni Riunite, aveva già affermato che «l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito del contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento» (Sezioni Unite n. 5069/2016). Nel caso in esame, dunque, poteva semplicemente trovare applicazione l'art. 43, del d.P.R. 602/1973, il quale prevede che «l'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.