Rimborso recuperabile dal Fisco anche senza iscrizione a ruolo
27 Febbraio 2019
L'Agenzia delle Entrate può recuperare il rimborso erroneo di un credito di imposta senza procedere con l'iscrizione a ruolo. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza del 22 febbraio 2019 n. 5261, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Fisco contro una fondazione, verso la quale – per l'appunto – era stato disconosciuto un credito d'imposta, in virtù dell'insussistenza dei presupposti. La parte contribuente sosteneva invece che fossero scaduti i termini per l'accertamento. Tanto più che il rimborso era stato disposto dall'Ufficio.
Per la Cassazione, però, la procedura dei rimborsi erroneamente effettuati dall'Erario trova applicazione anche quando il rimborso è stato disposto dall'Ufficio. La Corte, a Sezioni Riunite, aveva già affermato che «l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito del contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento» (Sezioni Unite n. 5069/2016). Nel caso in esame, dunque, poteva semplicemente trovare applicazione l'art. 43, del d.P.R. 602/1973, il quale prevede che «l'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso». |