di Maura Corrado
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Fonte: Diritto e Giustizia)
Massima. Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto.
Il caso. Il caso oggetto della sentenza riguarda un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente italiano di una ditta italiana che effettuava lavori in Francia.
Secondo la Corte d'Appello di Genova, la giurisdizione era del giudice italiano: il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato. Il dipendente infortunato, pertanto, nei confronti del proprio datore di lavoro, poteva scegliere, tra i possibili fori alternativi, quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, risultando così correttamente individuata la giurisdizione del giudice italiano. La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione.
Giudice italiano o straniero? Secondo la ricorrente, la competenza giurisdizionale spetta al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (nel caso de quo Francia). Inoltre, il rapporto di lavoro tra la srl ed il dipendente si era svolto esclusivamente in Francia.
Il ricorso non merita di essere accolto. Secondo la Suprema Corte, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nell'ambito del diritto del lavoro, il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
- davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, o
- qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto.
Come si comprende, si tratta di fori alternativi: correttamente, quindi, il lavoratore ha convenuto innanzi al Giudice italiano il datore di lavoro che era domiciliato in Italia, non rilevando il luogo dell'attività prevista dal contratto di lavoro tra loro e il fatto che – secondo questo contratto – l'attività si sarebbe svolta in Francia.
Se le cause sono connesse… Secondo la Corte di Cassazione è legittima la competenza del Tribunale di Massa anche per ciò che concerne gli altri convenuti non domiciliati nel territorio dello Stato Italiano.
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.
La Corte d'appello di Genova ha ritenuto sussistente tale "nesso" in considerazione del fatto che era stata chiesta la condanna di tutti i soggetti convenuti, in modo tale da evitare un contrasto di giudicati sul medesimo episodio.
Nel caso in esame, appare chiaro che, nel convenire in giudizio tutti i possibili responsabili del grave infortunio di lavoro patito, le eventuali singole responsabilità sono senza dubbio collegate ed è evidente il medesimo «contesto di fatto e di diritto» che giustifica il "simultaneus processus", sia da un punto di vista sostanziale che processuale-probatorio. Giustamente, quindi, la competenza era stata radicata in Italia, visto che era stata articolata una causa petendicomune a tutti i convenuti dei quali era stata chiesta la condanna solidale (petitum) che rende le varie domande connesse.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto.