Il giudice può chiedere il risarcimento dei danni per i contenuti offensivi degli scritti di parte
28 Febbraio 2019
IL CASO Con la sentenza n. 4733/2019, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Bari con cui era stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da un giudice di pace per i danni conseguenti ai comportamenti asseritamente diffamatori tenuti dalla controparte nei suoi confronti. Quest'ultima infatti aveva inserito in una comparsa conclusionale delle considerazioni ritenute dal ricorrente lesive del suo prestigio professionale e del suo onore. La sentenza impugnata rigettava la domanda risarcitoria sulla base della considerazione per cui l'art. 89 c.p.c., che consente al giudice di disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive dagli scritti delle parti e di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno con la sentenza che decide la causa, integra un sistema chiuso di tutela endoprocessuale.
DOMANDA RISARCITORIA La motivazione offerta dalla Corte d'Appello si rivela erronea per aver trascurato in primo luogo la circostanza per cui le frasi offensive erano riferite al giudice e non alla controparte e dunque «non poteva essere la causa in corso il luogo dove esaminare la pretesa risarcitoria». Sul presupposto per cui non risulta applicabile al caso di specie l'art. 89 c.p.c., il Collegio richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in alcuni casi, la domanda risarcitoria prevista dalla norma citata può essere proposta in un giudizio diverso secondo le ordinarie regole di competenza. In conclusione, accogliendo il ricorso con rinvio alla Corte d'Appello, la Suprema Corte cristallizza il principio secondo cui «la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad affermazioni asseritamente offensive contenute in scritti difensivi e rivolte nei confronti del giudice che sta trattando la causa deve essere proposta in un separato giudizio, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; tale giudizio può essere intrapreso sia direttamente nei confronti del difensore sia della parte che questi rappresentava, posto che il difensore non è parte nel giudizio in cui gli scritti sono stati presentati e la parte è comunque civilmente responsabile di quanto il difensore scrive o afferma nello svolgimento dell'attività di patrocinio legale».
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |