L'incarico conferito all'avvocato va considerato unitariamente anche in presenza di vari gradi di giudizio?
28 Febbraio 2019
L'incarico conferito all'avvocato va considerato unitariamente anche in presenza di vari gradi di giudizio ai fini della decorrenza del termine di prescrizione entro il quale richiedere il compenso?
Per rispondere al quesito ci si deve interrogare sulla particolare caratteristica della prestazione professionale dell'avvocato che, per sua natura, si può articolare attraverso più fasi di giudizio; ci si deve chiedere, cioè, se questa si debba intendere unitaria per i vari gradi processuali o se, al contrario, la prestazione debba intendersi separata e distinta nelle diverse fasi di merito e di legittimità. La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione. Così, si è affermato che ogni procedimento presenta una sua autonomia, tale per cui il compenso deve essere chiesto al termine di ciascun procedimento. Per procedimento, però, si deve intendere non il singolo grado di giudizio ma anche l'eventuale grado di impugnazione, di merito o di legittimità, con ciò considerando il procedimento stesso unito da un vincolo di continuità non solo sostanziale ma anche procedurale. Così, Cass. civ., sez. II , 22 luglio 2004, n. 13774, ha avuto modo di affermare che «Il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procura ad litem, il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l'appello al medesimo difensore, perché ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento». Allo stesso modo la giurisprudenza successiva per la quale «La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte» (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2015, n. 13401). Allo stesso modo si è pronunciata la giurisprudenza di merito per la quale «Il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione. Nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, occorre avere riguardo anche alle prestazioni rese nel grado di appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per il gravame, perchè ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento» (Trib. Cosenza, sez. II, 21 luglio 2017, n. 1511). Di nuovo “affare” si potrà parlare, quindi, unicamente per un'eventuale prestazione conseguente all'esecuzione della sentenza; così il mandato professionale si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza e le prestazioni successive, esecuzione della sentenza e giudizio di opposizione in un'eventuale fase esecutiva, formeranno oggetto di un diverso mandato, tale per cui la prescrizione decorrerà distintamente (Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2012, n. 16439). Questo principio è valido qualora il procedimento, inteso nella sua unitarietà, si concluda con il successivo grado di appello o, addirittura, con il ricorso per cassazione, quale fase di legittimità. Infatti, anche in tale ultimo caso il conferimento di autonoma e specifica procura attiene solamente alla valida costituzione in giudizio ma non interrompe il nesso di continuità del procedimento e dell'incarico professionale intesi in senso unitario. La prescrizione di cui si parla, poi, sarà sia quella presuntiva di cui all'art. 2957 c.c., sia quella ordinaria fondata sul rapporto di mandato professionale che sconta il termine decennale. Infatti, in applicazione dell'art. 2935 c.c., salvo patto contrario, il diritto al compenso diverrà esigibile certamente alla conclusione del procedimento con il passaggio in giudicato della sentenza, come si esprime chiaramente la giurisprudenza sopra riportata.
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