La competenza per valore nell'opposizione all'esecuzione
28 Febbraio 2019
Il caso. La presunta creditrice di una società di assicurazione procedeva esecutivamente con atto di pignoramento presso terzi. La compagnia assicurativa esecutata proponeva opposizione eccependo l'adempimento dell'obbligazione in data anteriore al pignoramento. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura, ma la decisione veniva revocata in sede di reclamo. Il giudice di pace dinanzi al quale veniva riassunto il giudizio dichiarava la propria incompetenza per valore. Avverso la conferma di tale decisione in sede d'appello, la presunta creditrice ricorre in Cassazione.
Opposizione all'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura con cui veniva dedotta la competenza del giudice di pace in virtù del fatto che l'atto di precetto intimava il pagamento della somma di circa 4700 euro, posto che il diverso e maggiore importo riportato nell'atto di pignoramento era frutto di un mero errore materiale. Pertanto, al netto dell'errore materiale contenuto nel pignoramento, è questo il “credito per cui si procede” di cui all'art. 17, comma 1, c.p.c..
Giudice competente. La Suprema Corte, pertanto, dichiarando la competenza del giudice di pace, afferma il seguente principio di diritto: «In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del “credito per cui si procede”, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento; solo qualora medio tempore siano stati effettuati pagamenti parziali di cui il creditore ha dato spontaneamente atto (e che, dunque, non sono contestati e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell'opposizione) il “credito per cui si procede” corrisponde al minore importo del credito indicato nell'atto di pignoramento».
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