La compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento da sinistro stradale
01 Marzo 2019
IL CASO Un motociclista a seguito di incidente occorso con altra moto risultata priva di assicurazione, cita in giudizio l'impresa di assicurazione designata dal FGVS per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle gravissime lesioni riportate. Il Giudice di merito riconosce pari responsabilità ex art. 2054 c.c. e liquida il danno patrimoniale e non, detraendo dall'importo quanto già percepito dall'INPS sotto forma di rendita vitalizia secondo il principio della compensatio lucri cum damno. In sede d'appello, la Corte territoriale supera la presunzione di pari responsabilità e non ritiene corretta la detrazione dal totale risarcitorio di quanto già percepito dall'INPS, attribuendo la provenienza di tale somma a titolo differente. Respinge inoltre la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, ritenendo non provate le maggiori sofferenze che sarebbero state patite dal danneggiato rispetto ad un macroleso con riconosciuta invalidità dell'85%. L'impresa designata dal FGVS ricorre per la cassazione della sentenza; la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza poiché investiva la questione della compensatio in modo parzialmente differente da quanto già deciso dalle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. nn. 12564, 12565, 12566, 12567).
LE SEZIONI UNITE del 2018 La Corte ricorda come la pronuncia n. 12566/2018 aveva affrontato il tema della compensabilità della rendita INAIL derivante da infortunio in itinere, chiarendo che «l'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile dell'illecito».
APPLICABILITÀ ANCHE AD EROGAZIONE PREVIDENZIALE IN SEGUITO A SINISTRO La Cassazione ritiene che sia possibile applicare tali principi anche nel caso in cui l'erogazione della prestazione provenga dell'INPS in conseguenza di un sinistro: l'ente previdenziale, quando riconosce un assegno di invalidità in conseguenza di fatto dannoso cagionato da un terzo, ha diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore.
DANNO DIFFERENZIALE La Cassazione ritiene irrilevante che l'INPS abbia o meno esercitato il suo diritto di surrogarsi. Il cumulo per il danneggiato dell'assegno di invalidità con l'intero risarcimento si tradurrebbe per il responsabile ed il suo assicuratore nell'obbligo di duplicare il risarcimento per il medesimo danno. Al danneggiato spetta invece il solo danno differenziale, ossia quello non coperto dall'indennizzo. La Suprema Corte accoglie dunque il ricorso principale e invita la Corte d'appello ad erogare il corretto danno differenziale. |