Prescrizione interrotta da verbale e accertamento anche se non notificati
01 Marzo 2019
Prescrizione dei reati fiscali interrotta anche quando il verbale e l'accertamento non sono notificati al destinatario. Lo spiega la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 febbraio 2019, n. 8530, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un imprenditore.
La III Sezione Penale ha specificato che «a seguito del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 […] la disciplina della prescrizione per i cosiddetti reati tributari è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati degli artt. 157 ss. c.p. In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti provenienti non dall'autorità giurisdizionale ma degli Uffici dell'Erario e dall'Amministrazione finanziaria, venendo riconosciuta efficacia interruttiva al verbale di constatazione – idoneo a interrompere il corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è destinataria – e all'atto di accertamento delle relative sanzioni». Tale principio era già stato espresso dalla sentenza n. 37933/2012 della Suprema Corte, la quale ha inoltre ricordato che i termini di prescrizione sono elevati di un terzo, cosicché dall'entrata in vigore della predetta disposizione l'illecito di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 si prescrive in otto anni (termine cui si giunge elevando di un terzo il termine base) e fino ad un massimo di 10 anni per effetto dell'interruzione. |