In tema di distanze dei fabbricati la presenza di balconi legittima l'applicazione del d.m. n. 1444/1968

Redazione scientifica
01 Marzo 2019

La normativa sulla distanza dei fabbricati non impone che entrambi i palazzi abbiano delle vedute, ma fa derivare la sua applicazione anche dalla semplice presenza di una parete finestrata (o con balconi).

Il condominio conveniva in giudizio la società Beta (costruttrice), lamentando che questa aveva realizzato un fabbricato a confine con l'edificio condominiale, ma a distanza inferiore a quella di legge individuata nella previsione di cui all'art. 9 d.m. n. 1444/1968. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'Appello, invece, in accoglimento del gravame del condominio, condannava la società convenuta a demolire e arretrare le porzioni del fabbricato, compresi i balconi sulle medesime aggettanti sino a garantire il rispetto della distanza di metri 10 dal frontistante condominio. Avverso questa decisione, la società Beta ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la tradizionale nozione di parete finestrata include le sole pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza quindi poter prendere in esame le semplici aperture lucifere.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato", l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute e non anche alle luci; invero, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere". Pertanto, per applicare il d.m. n. 1444/1968, non è necessaria la presenza di finestre utilizzate come vedute, ma anche solo «pareti munite di qualsiasi genere di aperture verso l'esterno». Dunque, secondo i giudici, la presenza dei balconi legittimava l'applicazione della normativa in oggetto. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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