Prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e applicabilità delle agevolazioni in materia di sgravi contributivi

04 Marzo 2019

La Suprema Corte ha ribadito che “in materia di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, l. n. 448 del 1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, di cui al comma 5 e nel precisarne l'ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h)...

Il caso. la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato il gravame proposto dall'INPS avverso la pronuncia della stessa città con cui era stata accolta l'opposizione a cartella esattoriale proposta da C.L.

La Corte territoriale riteneva che la decadenza dagli sgravi contributivi pretesa dall'ente previdenziale in forza del disposto della l. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. h), per non essere state rispettate le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 ed in particolare per non esservi stata comunicazione all'Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non avesse fondamento, apparendo la sanzione di natura formale ed incoerente rispetto all'omissione e non risultando osservata la procedura di regolarizzazione di cui al d.lgs. n. 124 del 2004, art. 13, munita di effetto estintivo rispetto ai procedimenti sanzionatori riconnessi a violazioni per le quali, come era nella specie, erano comminabili sanzioni amministrative.

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione.

Prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e applicabilità delle agevolazioni in materia di sgravi contributivi. La Suprema Corte ha ribadito che “in materia di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, l. n. 448 del 1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, di cui al comma 5 e nel precisarne l'ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h), che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni” e che “l'ambito normativo coperto dal citato decreto legislativo coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, mentre non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione delle richiamate disposizioni”.

Non può minimamente dubitarsi che la comunicazione all'Ispettorato del lavoro del nominativo del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” faccia parte del complessivo insieme delle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro atteso che la relativa posizione ha sicuramente funzione di garanzia dell'osservanza delle prescrizioni più spiccatamente tecniche o di cautela generica e che la comunicazione preventiva ai predetti organi amministrativi di personale o soggetti esterni, qualificati anche da esperienze pregresse o da specifiche professionalità (art. 8, comma 11, l. n. 626 del 1994), è a propria volta posta al fine di assicurare che la nomina effettivamente vi sia e che lo svolgimento delle relative funzioni risulti suscettibile di controllo, il tutto a salvaguardia dell'effettività della tutela della salute sui posti di lavoro

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