Limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore: come superarla?

Redazione Scientifica
04 Marzo 2019

In caso di perdita del bagaglio durante un viaggio aereo, il passeggero, per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore può rendere la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione al momento dell'imbarco, oppure dimostrare il dolo o la colpa grave del vettore.

IL CASO Il Tribunale di Roma accoglie parzialmente la domanda avanzata nei confronti della società di trasporto aereo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, (danno morale, lesione all'immagine e alla reputazione) per lo smarrimento del bagaglio contenente i rullini di un'opera cinematografica che l'attore avrebbe dovuto presentare al festival cinematografico internazionale di Montreal, ritenendo però, ex art. 22 Convenzione di Montreal, non provato il danno non patrimoniale, e condanna la convenuta al versamento di un importo perché il passeggero non aveva reso al momento della consegna del bagaglio al vettore la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata. La Corte territoriale aveva respinto il gravame ritenendo applicabili gli artt. 17 e 22 della Convenzione, che limitano la responsabilità del vettore nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciali di interesse alla consegna a destinazione, pagando un importo aggiuntivo. Il danneggiato ricorre dunque in Cassazione.

ART. 17 CONVENZIONE DI MONTREAL La Suprema Corte, nell'esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ricorda quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ed in particolare dall'art. 17, che distingue nettamente le ipotesi di morte e lesione dei passeggeri (comma 1) e di danni ai bagagli (comma 2). Il comma 2 prevede una «specifica responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2».

IL PRECEDENTE DI CASS. CIV. N. 14667/2015 La Cassazione ricorda il precedente del 2015 (Cass. civ., n. 14667/2015), ed in particolare il seguente principio di diritto: «ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma 1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati».

ART. 22 CONVENZIONE DI MONTREAL La Corte dichiara che il giudice territoriale aveva correttamente applicato l'omnicomprensivo art. 22, comma 2, Convenzione di Montreal e che il passeggero avrebbe dovuto rendere la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione al momento dell'imbarco per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore.

CONTEMPERAMENTO ESIGENZE La Cassazione dichiara che un siffatto sistema di liquidazione della responsabilità è finalizzato al contemperamento delle esigenze sia della compagnia aerea, al sicuro dai rischi che potrebbero derivargli nel caso in cui ai soggetti trasportati fosse possibile chiedere illimitati risarcimenti, sia del passeggero, comunque tutelato in caso di smarrimento del bagaglio non solo qualora sia in grado di dimostrare il dolo o la colpa grave del vettore, ma anche nel caso in cui abbia rilasciato apposita dichiarazione valida ad escludere la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 22, comma 5.

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