Comunione ereditaria: costituisce spoglio del possesso la locazione dell'immobile comune?

Redazione scientifica
04 Marzo 2019

L'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere contestata alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti.

Tizio e Caio, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 1168 c.c., avevano domandato, nei confronti di Sempronio e Mevio, la reintegra nel possesso a causa dello spoglio commesso ai loro danni con la stipula di un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile e oggetto di un separato giudizio di divisione ereditaria. In primo grado, il giudice adito confermava il provvedimento di reintegra degli attori nel possesso dell'immobile previa risoluzione del contratto di locazione. Avverso tale decisione, nonostante la reintegra ottenuta con altro titolo, i medesimi ricorrenti avevano chiesto in appello il risarcimento dei danni a causa dell'attività di spoglio. La corte territoriale ha disatteso tale richiesta; in particolare, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 1168 c.c. e le ulteriori domande di risarcimento.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla corte territoriale. Difatti, in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, e tale principio è conforme alle regole di comune esperienza secondo le quali – di solito – uno o alcuni dei comproprietari gestiscono, con il consenso degli altri il bene in comune. Quindi, la locazione del bene comune stipulata da uno solo degli altri contitolari non è un atto idoneo ad eliminare il possesso sul bene dagli altri contitolari; di conseguenza, non costituisce spoglio del possesso la locazione dell'immobile comune. Invero, nella comunione, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori può essere oggetto di tutela possessoria quando è alterato e violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizio e Caio è stato rigettato.

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