Confusione tra conformità di documento digitale all’originale e validità della notifica a mezzo PEC

04 Marzo 2019

La Commissione Regionale dell'Abruzzo respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare inesistente o nulla la notifica degli avvisi di pagamento effettuata a mezzo PEC di copia dell'originale senza attestazione di conformità, sia perché in ogni caso la notifica avvenuta via PEC ha raggiunto il suo scopo, sia perché il documento contenuto è perfettamente conforme all'originale.

La Commissione Regionale dell'Abruzzo con la sentenza n. 1006/2018 respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare inesistente o nulla la notifica degli avvisi di pagamento effettuata a mezzo PEC di copia dell'originale senza attestazione di conformità, asserendo il collegio sia che in ogni caso la notifica avvenuta via PEC ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., e sia che il documento contenuto è perfettamente conforme all'originale, considerate le norme sulla valenza della notifica effettuata tramite PEC.

I giudici regionali hanno respinto la tesi difensiva secondo la quale la notifica doveva essere considerata nulla in quanto gli avvisi di pagamento erano stati notificati con un documento informatico contenuto in un messaggio di Posta Elettronica Certificata privi di attestazione di conformità all'originale cartaceo, con due motivazioni:

a) la prima, ritenendo che la "notifica avvenuta via PEC ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., ossia quello di rendere edotto il ricorrente dell'atto e del suo contenuto, prova ne è che è stato validamente proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria";

b) la seconda fondandosi sul presupposto che “costante e consolidata giurisprudenza di merito (art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, art. 4 del d.P.R. n. 68/2005, art. 48 D.Lgs. n. 82/2005 ed art. 149-bis c.p.c.) prevede, sostanzialmente che la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge e che equivale alla notificazione a mezzo posta. Ne deriva che la notifica eseguita dalla S. S.P.A. telematicamente via PEC equivale alla notificazione a mezzo posta (art. 48 D.Lgs. n. 82/2005)”.

Come si legge nelle motivazioni, il collegio decidente ha, probabilmente, confuso il concetto, espresso dal ricorrente, di validità, nell'ambito della notifica, di un documento informatico privo di una qualificazione utile a provarne la sua conformità all'originale analogico da cui è stato tratto e, quindi, il suo valore probatorio, regolati dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), rubricato “Copie informatiche di documenti analogici”, con le regole generali,da essi richiamate, attestanti la validità delle notifica effettuata a mezzo di posta certificata in luogo di quella postale,mai messa in dubbio dal ricorrente.

Il citato art. 22 CAD, riconduce la possibilità di dare valore probatorio al documento informatico copia di documento analogico alla circostanza che la sua conformità all'originale possa affermarsi al verificarsi di tre fattispecie:

a) se vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;

b) se la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

c) se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Avendo il destinatario della notifica disconosciuto la conformità del documento informatico ricevuto, essendo esso privo della attestazione di conformità di cui al punto b), il giudice avrebbe potuto dichiarare la notifica inesistente in quanto contenente atto privo di efficacia probatoria, al contrario, la decisione ha preso in considerazione unicamente la capacità della posta certificata di sostituire la posta raccomandata ordinaria per la corretta effettuazione delle notifiche, deducendo da ciò la conformità all'originale degli atti con essa trasmessi.

Non specifica appare anche la motivazione per cui la notifica avrebbe raggiunto il suo scopo legale di portare il destinatario a conoscenza dell'atto e consentirne la costituzione in giudizio, ciò in quanto tale previsione dell'art. 156 c.p.c. esplica pienamente la sua valenza con riferimento alla notifica di documenti cartacei, ma non può trovare applicazione quando la notifica in via telematica contiene documenti informatici, i quali, per esplicare la valenza probatoria in un giudizio hanno bisogno di dimostrare quel requisito fondamentale disciplinato dall'art. 22 Codice dell'Amministrazione Digitale dianzi richiamato, ossia della conformità della forma elettronica alla forma cartacea, assicurando il ricevente in tal modo che nessuno, nel percorso telematico, ha potuto modificarne il contenuto o, quantomeno, assumendosi la responsabilità, quale pubblico ufficiale, di tale dichiarazione.

Fonte: ilprocessotelematico.it

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