Rottamazione-bis, infondata la questione di costituzionalità

La Redazione
04 Marzo 2019

Con l'ordinanza n. 32/2019, depositata il 1° marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla “rottamazione-bis”.

Con l'ordinanza n. 32/2019, depositata il 1° marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla “rottamazione-bis”. La norma esaminata è l'art. 1, commi 4 e 11-quater, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Ricostruendo l'excursus, la Corte rileva che la finalità principale perseguita dal Legislatore è «quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale» e «[s]i è in presenza, pertanto, di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati», rispetto alla quale non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte “proprie” delle Regioni, motivo - fra gli altri - del ricorso formulato dalla Toscana.

Si richiama, a supporto, la sentenza n. 29/2018, in cui la stessa Corte occupandosi delle disposizioni di cui agli artt. 6, commi 1 e 10, e 6-ter del D.L. n. 193 del 2016, ha ricondotto la disciplina della “rottamazione delle cartelle” alla materia della riscossione mediante ruoli, asserendo che «l'intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, e la stessa incidenza su queste ultime costituisce un passaggio ritenuto necessario in vista della finalità perseguita, che è quella della riorganizzazione della procedura esecutiva in questione».

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