Principio di autosufficienza e cartella di pagamento

05 Marzo 2019

La questione affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento si appunta sul cd. principio di autosufficienza.
Massima

In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso. In particolare, con riferimento alla rituale notifica della cartella di pagamento, si deve provvedere alla trascrizione integrale delle relate di notifica e degli atti relativi al procedimento notificatorio, pena l'inammissibilità delle doglianze.

Il caso

G.M. impugnava nove cartelle di pagamento presupposte ad un avviso di iscrizione ipotecaria, deducendo l'omessa notifica, il difetto di motivazione e l'estinzione dei crediti per prescrizione e/o decadenza. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con riguardo alle cartelle relative a tributi erariali; tale pronuncia veniva impugnata in appello da Equitalia Sud, appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale della Campania per mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento in questione. Equitalia Sud impugnava tale sentenza con ricorso per cassazione fondato, tra gli altri motivi, sull'asserita omissione di pronuncia rispetto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in questione da parte della Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.

La questione

La questione, del tutto pacifica nella giurisprudenza della Corte, si appunta sul cd. principio di autosufficienza.

Le soluzioni giuridiche

É noto che il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione del detto principio ogni volta che si lamenti la mancata pronuncia del giudice d'appello su uno o più motivi di impugnazione ma essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, in modo da permettere alla Corte di verificare che le questioni ad essa sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi senza dover esaminare i fascicoli d'ufficio o di parte. Pertanto il ricorrente non si può limitare in modo generico ad illustrare la censura o rinviare semplicemente all'atto di impugnazione, ma deve riportare il contenuto nella misura necessaria e sufficiente a precisare la specificità dei motivi (in argomento si vedano Cass. civ., n. 17049/2015 e Cass. civ., n. 22880/2017 entrambe riportate in motivazione). Con riferimento specifico alla cartella di pagamento, la Cassazione ha avuto modo di precisare in altra occasione che laddove venga contestata la rituale notifica della cartella di pagamento il ricorrente deve trascrivere integralmente le relate di notifica, e, in mancanza, la doglianza è inammissibile (Cass. civ., n. 5185/2017).

La giurisprudenza del Supremo Collegio cristallizza il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nella esposizione chiara ed esauriente, anche se non analitica e particolareggiata, dei fatti di causa; da essi devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti e le ragioni di fatto giustificatrici, le eccezioni, le difese, le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla pretesa avversaria, lo svolgersi della vicenda nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali – sia in fatto che in diritto – su cui si fonda la sentenza impugnata e su cui si chiede alla Corte di cassazione, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea effettuata dal giudice del merito. Pertanto il ricorso deve contenere tutti gli elementi che siano necessari a mettere il giudice di legittimità in grado di avere completa cognizione della controversia e del relativo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza di cui si chiede la riforma, senza necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza (Cass. civ., n. 7825/2006). In particolare quando il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, egli ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione che, a parere della Corte, non assicura il contraddittorio e non comporta per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno di considerazione dei documenti ai fini della decisione (Cass. civ., n. 18506/2006; Cass. civ., n. 11501/2006; Cass. civ., n. 11886/2006). Ma anche, qualora il ricorrente lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. civ., n. 7923/2000; Cass. civ., n. 4349/2001; Cass. civ., n. 5608/2000).

Va ricordato in relazione al principio di autosufficienza che la riforma legislativa del 2006 ha modificato l'art. 366 c.p.c. imponendo al ricorrente un onere, quello di indicare nel ricorso a pena di inammissibilità gli atti processuali, i documenti e i contratti e accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Tale onere rappresenta una base normativa per il principio giurisprudenziale dell'autosufficienza del ricorso sicché consente di confermarlo; va ricordato, tuttavia che agli albori il principio di autosufficienza era sostanzialmente sconosciuto e la Corte di cassazione si limitava ad affermare la necessità di un quadro completo delle circostanze e degli elementi di fatto che originavano la controversia e dello svolgimento del processo nelle sue fasi. Solo alla fine degli anni '80 la giurisprudenza ha iniziato a configurare il principio in questione come riferito alla necessità che i motivi di impugnazione, con particolare riguardo alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c., non debbano essere cercate al di fuori del contesto del ricorso, fino ad arrivare alle ultime applicazioni del principio stesso e alla generalizzazione del principio fino a farlo divenire previsione normativa (per una ricostruzione e per una bibliografia dettagliata si veda C. Asprella, sub art. 366 c.p.c., in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di Briguglio e Capponi, vol. III, Tomo I, Ricorso per cassazione, Padova, 2009).

Osservazioni

Con specifico riferimento alla cartella di pagamento si era affermato che qualora oggetto del ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa (così Cass. civ., n. 5185/2017 riportata in motivazione). Ma in generale può dirsi che il principio di autosufficienza si applica nella sua integrale portata al ricorso che abbia ad oggetto cartelle di pagamento. La Corte infatti ha specificato che 'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può dirsi osservato nell'ipotesi in cui il ricorrente si limiti ad invocare una violazione di legge (mediante un generico richiamo ad atti e documenti prodotti in corso di giudizio (quali, nella specie, la dichiarazione dei redditi, l'estratto di ruolo, la cartella di pagamento impugnata), ma non ne trascriva il contenuto, evidenziando i dati necessari a suffragare le ragioni per cui chiede la cassazione della sentenza di merito ed a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. civ., n. 31432/2018; Cass. civ., n. 22489/2015; Cass. civ., n. 16010/2015). Si è detto anche che è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione con il quale il contribuente, deducendo che sarebbe spettata comunicazione di irregolarità, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, ometta di indicare nel ricorso, quantomeno per le parti rilevanti, il contenuto testuale della cartella, l'impugnazione sul punto svolta in primo grado ed il consequenziale motivo di appello, sulla cui base soltanto il Giudice di legittimità potrebbe esaminare il merito della doglianza (Cass. civ., n. 26539/2016).

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