Polizze unit linked: natura mista ma occorre sempre prevedere il rischio demografico
06 Marzo 2019
Nelle polizze unit linked concorrono una natura assicurativa ed una natura finanziaria, ma anche ove prevalga quest'ultima le imprese assicuratrici devono prevedere la ricorrenza del rischio demografico, da valutarsi con riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale e alla tipologia dell'investimento. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 6319 depositata il 5 marzo. Il caso. Un cliente chiedeva dichiararsi la nullità, o in via subordinata l'annullamento, del contatto di assicurazione sulla vita unit linked stipulato con la Credit Suisse Italy. In concreto, il cliente aveva versato un premio unico, gestito dalla società mediante acquisto di quote di un Fondo assicurativo interno, il cui valore era però crollato a pochi mesi di distanza dalla stipula del contratto, a causa del crack Maddoff: la mancata previsione di un rischio demografico, tale da poter qualificare il contratto come assicurazione sulla vita secondo le norme vigenti, nonché una incompleta informazione sui rischi connessi all'operazione di investimento dovrebbero condurre alla nullità del contratto. La domanda veniva però rigettata, in primo e secondo grado, e la vicenda giungeva infine in Cassazione. La natura mista delle polizze unit linked. Il ricorrente lamenta la nullità del contratto in quanto, pur ricompreso tra le polizze assicurative ramo vita previste nella classificazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, nella polizza unit linked mancava la concreta previsione del c.d. rischio demografico, che invece caratterizza la tipologia di contratto stipulato, attinente alla durata della vita umana. Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha modo di esaminare la natura delle polizze unit linked, che può ormai ritenersi pacificamente mista – assicurativa e finanziaria. Ebbene, nel caso di specie i giudici di merito, pur avendo ritenuto prevalente la natura finanziaria, in cui il rendimento è legato all'andamento dei fondi nei quali i premi versati vengono investiti, hanno ritenuto che in ragione della prevalenza della causa finanziaria, il rischio demografico può anche essere minimale, incorrendo così in un errore di diritto censurabile. L'art. 2, punto III, d.lgs. n. 209/2005 contiene una previsione generale in ordine alle polizze denominate linked, in cui l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni, e le previsioni dell'art. 9 Regolamento Isvap precisano che i contratti classificati come sopra sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno, da parte dell'impresa, a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. L'impresa assicuratrice è, pertanto, tenuta a rispondere ai principi generali dettati dal codice delle assicurazioni, con specifico riferimento alla ricorrenza del rischio demografico nell'entità della copertura assicurativa. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto: «Nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico”.».
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