Iscrizione a ruolo dell'atto di citazione
07 Marzo 2019
Viene notificato atto di citazione per il risarcimento del danno, davanti al GDP di Taranto. La causa non viene iscritta a ruolo. Successivamente, viene notificato medesimo atto di citazione con vocatio spostata in avanti nel tempo. I convenuti sono due, uno si costituisce l'altro (mio) no. La domanda viene accolta e vengono notificati (al mio) due atti di precetto (sorte e legali distratte). Dalla notifica dei precetti, si scopre che l'attore ha iscritto a ruolo la successiva causa utilizzando la precedente relata di notifica (telematica) della causa mai iscritta (l'altra notifica avviene a mani proprie). Faccio l'opposizione ai due precetti ed il creditore mi notifica atto di rinunzia alla “efficacia della sentenza nei confronti di YY e dei successivi atti di precetto notificati (si tenga conto, in ogni caso, che nulla vi è da restituire, perché nessuna somma è stata erogata da YY). Dichiara, altresì e tuttavia, di: non rinunciare al diritto nei confronti né di YY, né di XX ed il presente atto è ennesimo atto di costituzione in mora; non rinunciare alla efficacia della sentenza nei confronti di XX”. Per questa ragione, notifico anche l'atto di impugnazione – con contestuale inibitoria - nel quale oltre a lamentare il vizio sull'atto mai notificato, scendo nel merito (ritenendo che ricorra l'ipotesi affinché il Tribunale possa valutare il fatto). L'appellato mi chiede di iscrivere a ruolo la causa altrimenti l'avrebbe fatto lui per sostenere l'inammissibilità (per effetto della rinunzia) dell'appello. Le domande - in simile fattispecie - sono: 1) É legittimo l'atto di appello anche nel merito? 2) In assenza di impugnazione ma in presenza di rinunzia stragiudiziale agli effetti della sentenza, la medesima sentenza si consoliderebbe ed il precetto potrebbe essere rinnovato?; 3) Come deve intendersi una dichiarazione di rinunzia agli effetti della sentenza notificata in via stragiudiziale?
Cercando di fornire una risposta adeguata ad una vicenda che si presenta assai complessa, si può affermare che l'atto di citazione non iscritto a ruolo, determini la totale inesistenza di un procedimento giudiziario. La domanda, pertanto, riproposta e, questa volta iscritta a ruolo, determinerà una corretta litispendenza. Problema diverso è, poi, l'utilizzo della precedente relata di notifica per l'iscrizione a ruolo della nuova domanda. In questo caso mancherà la prova della corretta instaurazione del contraddittorio, fattispecie, però, da ritenersi sanata dalla costituzione di uno dei due convenuti, mentre per il contumace il vizio potrà certamente essere eccepito in sede di gravame, cosa che sembra essere stata fatta. Dal quesito, poi, si evince che il contumace abbia anche esperito opposizione a precetto. A questo punto la narrazione diventa lacunosa e di difficile comprensione; infatti non è dato conoscere chi siano i signori YY e XX: ritengo si tratti del soggetto costituito e del contumace. Sembra anche che l'appello venga iscritto a ruolo e quindi instaurato il procedimento. Sulla base delle informazioni fornite, si può rispondere sommariamente quanto segue. Quanto alla domanda n. 1, in linea di principio, l'appello può certamente avere ad oggetto il merito della questione, si tratta, poi, di una scelta di corretta strategia difensiva, tenendo presente che la difesa svolta nel merito in sede di appello potrebbe avere come conseguenza la sanatoria di una situazione di irregolarità di instaurazione del contradditorio in primo grado. Quanto ad una eventuale inammissibilità dell'appello a seguito della rinuncia al titolo di primo grado, bisognerebbe valutare se sussista l'interessa ad agire da parte dell'appellante al fine di porre nel nulla la pronuncia: questo, però, non può essere valutato non conoscendo la vicenda nel merito. Quanto al quesito n. 2 non se ne comprende la portata ove si parla di assenza di impugnazione quando sembra che un'impugnazione vi sia stata: in ogni caso la rinuncia alla sentenza (non si comprende poi a cosa si rinunci, se al diritto azionato o agli effetti della pronuncia) non permetterebbe l'instaurazione di una successiva fase esecutiva. Quanto al quesito n. 3, la rinunzia agli effetti di una sentenza comporterà una rinuncia ad azionarla e non al diritto in essa contenuto; altra cosa saranno gli effetti processuali qualora si volesse riproporre la domanda, già coperta da un giudicato, stante il divieto del bis in idem. |