Caduta sulla scalinata del Duomo: la responsabilità è della Diocesi o del Comune?

Redazione Scientifica
07 Marzo 2019

La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa.

IL CASO Un uomo cade sulla scalinata di accesso al Duomo di Cefalù a causa dell'insidia causata dalla rottura non segnalata di un gradino e si rivolge al Tribunale di Termini Imerese per ottenere dalla Diocesi e dal Comune il risarcimento dei danni patiti. Il Giudice accoglie la domanda nei soli confronti della Diocesi, che in appello ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione. La Corte territoriale accoglie la domanda e riforma la sentenza di primo grado, sostenendo che il danneggiato avrebbe dovuto preliminarmente provare la disponibilità giuridica e materiale della scalinata di accesso al Duomo in capo alla Diocesi, e solo in un momento successivo dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Il Tribunale rigetta anche l'appello incidentale escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, non essendo stato ritenuto provato l'onere di custodia da parte della PA sulle scale del Duomo. Il danneggiato ricorre dunque per la cassazione della sentenza, deducendo cinque motivi di ricorso.

ONERE DI DIMOSTRARE LA RELAZIONE DI FATTO La Suprema Corte analizza congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, dichiarando che essi non considerano la ratio decidendi, «laddove la sentenza ha affermato che l'azione era stata proposta ex art. 2051 e che l'onere di provare il rapporto di custodia tra la convenuta e la res causativa dell'infortunio gravasse su parte attrice».

La corte ricorda che il mero riferimento fatto alla l. 222/1985 non è idoneo a dimostrare come esistesse un rapporto di custodia tra la Diocesi e le scalinate del Duomo: il danneggiato avrebbe comunque dovuto dimostrare la sussistenza di un rapporto di fatto tra la convenuta e la scalinata ex art. 2051 c.c. La relazione di fatto è presupposto per poterla controllare, eliminare le situazioni di pericolo ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.

USO PUBBLICO? La Terza Sezione ritiene corretta la valutazione sul punto operata dalla Corte territoriale e ribadisce che solo dopo la dimostrazione del potere di controllo sul bene sarebbe stato possibile occuparsi del nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo. Precisa poi che l'eventuale sussistenza di un uso pubblico della scalinata della Chiesa, possibile quale strada privata lasciata al pubblico accesso, non può costituire fondamento della responsabilità dell'ente territoriale per omessa custodia.

PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione enuncia dunque il seguente principio di diritto:« la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa».

NON PROVATO Nella fattispecie concreta tale circostanza è stata ritenuta non provata dal solo rilievo che, dopo l'incidente occorso in danno del ricorrente, il dirigente del servizio comunale competente abbia rivolto all'ente ecclesiastico un invito a porre la scalinata di ingresso al duomo in sicurezza.

La Cassazione dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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