Deve essere rimosso il pergolato quando limita il diritto di veduta in appiombo del vicino
07 Marzo 2019
Tizio e Caio avevano chiesto la condanna di Mevio alla rimozione di una costruzione eseguita nell'area scoperta di sua proprietà esclusiva in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., rispetto alla soprastante veduta esercitata dall'appartamento di proprietà esclusiva degli attori. Il convenuto, invece, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto entrambe le unità immobiliari erano collocate nello stesso edificio, dovendosi quindi escludere l'applicazione dell'art. 907 c.c., essendo prevalente la disposizione di cui all'art. 1102 c.c. In primo grado, la domanda è stata rigettata; in grado di appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la pronuncia con la condanna di Mevio alla rimozione della tettoia. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto; per meglio dire, in tale situazione, non rilevano le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce e aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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