Danno causato da animali selvatici: il presupposto per il risarcimento è l’allegazione della condotta omissiva della PA
08 Marzo 2019
IL CASO Un agricoltore subisce gravi lesioni a causa dell'aggressione di un cinghiale proveniente dall'oasi naturale adiacente ad un terreno di sua proprietà, mentre era intento a svolgere la sua professione di agricoltore. I giudici di merito rigettano la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia. Il danneggiato ricorre per la cassazione della sentenza.
RICORSO IN APPELLO Sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., la Corte territoriale aveva evidenziato che il ricorrente si era limitato a denunziare la violazione di recintare l'oasi naturale da cui proveniva il cinghiale, in assenza di una normativa speciale che imponesse tale obbligo alla PA, senza indicare quali misure l'amministrazione avrebbe dovuto adottare a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Pur non essendo stato effettivamente condotto, da parte dell'ente pubblico, un monitoraggio sul prolificare degli esemplari, le accuse del danneggiato sono ritenute fumose nel punto in cui affermano la mancata predisposizione di interventi protettivi da parte dell'amministrazione per scongiurare i possibili danni arrecati dagli animali selvatici. Secondo la Corte, sarebbe stato onere del danneggiato auto -proteggere il proprio terreno con una recinzione più consistente.
RISARCIBILITÀ SOLO EX ART. 2043 C.C. La Suprema Corte ricorda che, trattandosi di responsabilità aquiliana, costituisce onere della parte danneggiata indicare la causa efficiente del danno, e riporta che, secondo quanto chiarito da Cass. civ. n. 7080/2006, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione ex art. 2052 c.c. (per lo stato di libertà in cui versano gli animali selvatici che lo rende incompatibile con l'obbligo di custodia in capo alla PA) ma solo alla stregua dei principi generali dell'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova. Da ciò deriva che deve essere individuato in concreto un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
ALLEGAZIONE DELLA CONDOTTA OMISSIVA DELLA PA In particolare, la gestione della fauna assegnata alla Regione non comporta che qualunque danno cagionato da essa sia addebitabile all'ente preposto. Presupposto è l'allegazione , o quanto meno la specifica indicazione, di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile sua ricollegabilità al danno ricevuto.
La Cassazione afferma dunque che non è rinvenibile alcun errore nella valutazione effettuata dal Tribunale: non è possibile pretendere dall'ente pubblico né la recinzione, né la «segnalazione generalizzata di tutti i parametri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete». Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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