Ripartizione dell'onere della prova tra paziente danneggiato e medico
08 Marzo 2019
In tema di responsabilità medica, al paziente danneggiato spetta l'onere di provare l'esistenza del contratto ed allegare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, nel senso di indicare una astratta ipotesi di errore/omissione medica, quale inadempimento idoneo a causare il danno lamentato, spettando invece al medico dimostrare che quell'inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato la causa del danno. |