L'ente di volontariato svolge attività economica: l'esclusione del gratuito patrocinio non è incostituzionale
08 Marzo 2019
Le censure del giudice a quo. La pronuncia in commento trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 d.P.R. n. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, sollevate dal Tar Marche nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato – che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale – solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe, innanzitutto, l'art. 2 Cost., perché alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo devono riconoscersi gli stessi diritti garantiti agli individui. Il citato art. 119 si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto diversi profili: perché determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nel consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato alla persona fisica che eserciti un'attività economica e non anche all'ente che eserciti la medesima attività, con ulteriore violazione dell'art. 24 Cost.; perché determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra organismi di volontariato che esercitano attività economica e organismi che non la esercitano; perché, infine, non consentirebbe, irragionevolmente, alcun sindacato sulla rilevanza o sulla marginalità dell'attività economica prestata.
Gratuito patrocinio: il legislatore non è tenuto ad adottare un modello unitario per tutti i giudizi. Come sottolineato in più occasioni dalla Consulta, la disciplina legislativa del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversie cui il beneficio sia applicabile, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo (così Corte cost., n. 237/2015). E ciò anche in ragione della considerazione che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (cfr. Corte cost., n. 16/2018). In particolare, il giudice delle leggi ha evidenziato come l'ontologica diversità del processo penale rispetto alle controversie civili, amministrative, contabili, unitamente alle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, per un verso, hanno determinato l'opportunità che, nel processo penale, sia approntato un sistema di garanzie che assicuri al meglio l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e, per un altro, escludono che sia costituzionalmente necessario che il legislatore definisca un modello unitario per i diversi giudizi, dove vengono in gioco beni diversi dall'inviolabile libertà personale (cfr. Corte cost., n. 237/2015 e n. 287/2008).
Escluso il gratuito patrocinio per l'ente no profit che svolge attività economica: disciplina non irragionevole. La materia interessata dai dubbi di costituzionalità ammette, dunque, un ampio spazio di riempimento da parte della discrezionalità del legislatore, il quale – e non potrebbe essere diversamente – non può non parametrare le diverse opzioni sulla falsariga delle risorse finanziarie limitate, anche per l'esigenza di contenere le spese giudiziali (così Corte cost., n. 178/2017). Per la Consulta, tale discrezionalità è stata esercitata, con la disposizione censurata, entro i confini costituzionalmente imposti. Non può reputarsi manifestamente irragionevole, infatti, la scelta legislativa in base alla quale, in controversie civili, amministrative, contabili o tributarie, è esclusa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di enti o associazioni, i quali, se pure non perseguono fini di lucro, esercitano una attività economica che – proprio perché tale, e a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali – consente accantonamenti in vista, fra l'altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali. Tale situazione è ben diversa da quella che caratterizza il regime che disciplina il beneficio in favore delle persone fisiche, per le quali l'attività economica si traduce in un reddito che, sotto soglie che spetta al legislatore determinare (Corte cost., n. 219/2017), giustifica l'intervento dello Stato a tutela e garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa. Né a conclusioni diverse si può pervenire per il solo fatto che agli enti e alle associazioni non profit è già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono. Le questioni di legittimità costituzionale risultano, pertanto, infondate.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |