Il riparto delle spese per le pensiline a protezione della facciata

Redazione scientifica
08 Marzo 2019

In mancanza di una convenzione, ove vi sia contrasto circa la relativa ripartizione, deve escludersi che l'assemblea possa diversamente suddividere la spesa.

Sempronio (condomino) aveva impugnato la delibera con cui l'assemblea aveva approvato la realizzazione di tre pensiline presso lo stabile condominiale, ponendo il 50% della spesa a carico dei proprietari dell'ultimo piano e la restante quota a carico degli altri condomini. Secondo l'attore la spesa doveva essere posta solo a carico dei condomini le cui porzioni beneficiavano in via esclusiva delle suddette pensiline. Diversamente da quanto esposto, i giudici hanno respinto la domanda attorea. In particolare, secondo la Corte territoriale, le pensiline dovevano servire anche da protezione dell'intera facciata dell'edificio dagli agenti atmosferici e pertanto dovevano considerarsi condominiali.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici del merito. Difatti, se le cose comuni sono destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le spese vanno ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può farne, salvo eventuali accordi, approvati all'unanimità dei condomini, con cui si preveda la ripartizione in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. Quindi è legittima la delibera assembleare che autorizza la installazione di pensiline con funzione di protezione dell'intera facciata dell'edificio dagli agenti atmosferici e ripartisce la spesa ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 c.c., ponendo il 50% a carico dei proprietari dell'ultimo piano e la restante quota del 50% a carico degli altri condomini, essendo le opere destinate a servire in modo diverso i singoli condomini. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

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