Criteri per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite

La Redazione
08 Marzo 2019

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto.

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (come stabilito da Cass. 7 dicembre 2011, n. 26358 e confermato da Cass. 21 giugno 2012, n. 10391). Ne consegue che la determinazione della quota della pensione di reversibilità tiene altresì conto di ulteriori criteri da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 della l. n. 898/1970 in relazione alle complessive condizioni economiche e all'entità dell'assegno.

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