Anche senza autorizzazione la GdF può accedere ai dati sensibili del professionista
08 Marzo 2019
Senza autorizzazione, la Guardia di Finanza può comunque accedere ai dati sensibili del professionista copiando il suo hard disk. E da ciò discende dal fatto che l'Agenzia delle Entrate può fondare l'accertamento proprio su quei dati. Lo rivela la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 marzo 2019, n. 6486, con la quale viene respinto il ricorso di un contribuente, medico, al quale la GdF aveva clonato le schede dei pazienti, insieme ai dati in potenza utili al Fisco. Il problema scaturiva dall'assenza di autorizzazione: le Fiamme Gialle avevano sì il permesso da parte della Procura ad entrare nella casa-studio del medico, ma non quello di accedere ai dati sensibili, tanto più che di mezzo c'era la privacy dei pazienti e il segreto professionale del medico.
Alla Cassazione, tuttavia, queste importanti discriminanti non sono bastate. La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha evidenziato come «in materia tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione, la loro inutilizzabilità, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale». Ancora, i giudici hanno spiegato che le prove acquisite dai militari della Guardia di Finanza, ove anche fossero state ottenute senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, possono comunque essere utilizzate in forza dell'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario. |