Prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo
11 Marzo 2019
IL CASO Poste Italiane s.p.a. ricorre per la cassazione della pronuncia di secondo grado che aveva respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Bologna di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione avanzata da una donna contro il titolo esecutivo e il precetto notificatole dalla società in relazione all'importo oggetto di condanna per fatti penalmente rilevanti, con riferimento ai quali era stata dichiarata la sua responsabilità contabile con sentenza definitiva, perché il credito residuo era stato dichiarato prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20 del 1994.
LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'azione di risarcimento danni da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., bensì al termine decennale dell' ”actio iudicati” di cui all'art. 2953 c.c. Tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità.
REGIME PRESCRIZIONALE SPECIALE La Cassazione ritiene che un siffatto regime speciale di prescrizione debba essere interpretato con riferimento all'inizio del giudizio di cognizione e declinato poi con riferimento alla qualificazione della domanda proposta. Il limite è costituito dall'impossibilità di superare la disciplina ordinaria relativa agli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato che ha definito il giudizio, per la quale si applica il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
EFFICACIA INTERRUTTIVA DELL'ATTO La Corte ricorda poi che un atto ha efficacia interruttiva qualora contenga l'esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere la propria pretesa nei confronti dell'obbligato, che, ove non la contesti, «pone in essere comportamenti concludenti che traducendosi nel riconoscimento del diritto fatto valere contro di lui, concorrono, ex art. 2944 c.c., a consolidare l'effetto interruttivo: la valutazione delle reciproche condotte è rimessa al giudice di merito che ha il compito di esaminare, fornendo adeguata motivazione, tutte le emergenze processuali delle quali possano essere tratte conseguenze significative al fine di qualificare i comportamenti omissivi o omissivi tenuti». La Cassazione accoglie dunque il ricorso e rinvia gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il riesame della controversia. |