Per la Cassazione il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici si applica anche alle società pubbliche

La Redazione
11 Marzo 2019

Sul tema del blocco triennale degli stipendi dei dipendenti pubblici la Cassazione afferma che i commi 1 e 21 dell'art. 9, d.l. n. 78 del 2010, vanno letti congiuntamente; pertanto il divieto di incremento per il triennio 2011-2013 si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat.

Il caso. La Corte di appello di Roma aveva rigettato l'appello proposto da Anas s.p.a., Istat e Ministero dell'economia, confermando la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'illegittimità del congelamento degli scatti di anzianità disposto dall'Azienda per il triennio 2011/2013 in applicazione delle indicazioni fornite dalla circolare del Mef n. 40 del 2010.

I giudici di appello avevano quindi condannato ll'Anas all'adeguamento delle retribuzioni dei ricorrenti (dirigenti dell'Azienda).

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, l'Anas s.p.a., l'Istat e il Ministero dell'economia.

Il blocco triennale degli stipendi dei dipendenti pubblici si applica anche alle società pubbliche. Con riguardo al blocco triennale degli stipendi dei dipendenti pubblici previsto dal d.l. n. 78 del 2010, l'art. 9, comma 21, contempla il blocco triennale delle progressioni automatiche per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali non è annoverata l'Anas s.p.a.

La circolare del Mef 23 dicembre 2010, n. 40, ha successivamente ritenuto che tale previsione sia da ritenere estesa anche al personale degli enti inseriti nell'elenco Istat - tra i quali rientra anche l'Anas -, quale effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 78, cit.

Per la Corte d'appello di Roma, nella sentenza impugnata, la fattispecie disciplinata dall'art. 9, comma 1 e quella regolata dall'art. 9, comma 21, d.l. n. 78, cit., sono disomogenee; la prima introduce un tetto massimo di spesa ordinaria, la seconda un blocco triennale delle progressioni automatiche di stipendio, nonché la c.d. "sterilizzazione" delle progressioni di carriera.

Secondo la Corte di cassazione, che cassa la decisione dei giudici di secondo grado, le disposizioni dei due commi, 1 e 21, dell'art. 9, d.l. n. 78 del 2010, vanno lette congiuntamente alla luce della ratio dell'intero provvedimento legislativo indirizzato “al contenimento e alla realizzazione della spesa pubblica” ovvero al “pubblico interesse al risparmio nella spesa pubblica”.

Ne consegue che, posta la natura pubblicistica dell'Anas nonostante la veste di società per azioni, il divieto di incremento stipendiale per il triennio 2011-2013 si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat.

Per tali motivi i giudici di legittimità cassano la sentenza impugnata.

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