Illegittimità del termine apposto al contratto di somministrazione per inesistenza delle ragioni giustificative
11 Marzo 2019
Il datore di lavoro che voglia assumere con contratto a termine, così come il datore che voglia avvalersi di lavoratori “somministrati” a tempo determinato, può farlo in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustifichino la apposizione del termine. Si deve trattare di ragioni oggettive che, in quanto tali, possono e devono essere dimostrabili e verificabili, e che devono essere indicate specificamente nell'atto scritto di assunzione.
Sul punto, di recente, è ritornata la Suprema Corte la quale ha affermato che l'interpretazione sistematica degli articoli 20, 21, 22 e 27, d.lgs. n. 276 del 2003, impone di ritenere che “nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo lavoratore somministrato. Peraltro, dal punto di vista logico, in tanto è possibile una verifica sulla effettiva sussistenza della causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in maniera specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di riscontro”. |