Personalità della valutazione circa la riduzione delle capacità lavorative per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
11 Marzo 2019
Assegno ordinario di invalidità: per determinare la riduzione della capacità lavorativa si considera soltanto il lavoro svolto al momento della domanda?
Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 1, l. n. 222 del 1984, richiede la sussistenza di una riduzione di almeno un terzo della capacità lavorativa dell'interessato, dovendosi effettuare una valutazione complessiva del suo quadro morboso con specifico riferimento alla sua incidenza non soltanto rispetto alla prestazione di lavoro concretamente svolta al momento della richiesta, ma anche considerando quelle occupazioni che risultino confacenti alle sue attitudini, ergo possano dallo stesso essere svolte in relazione all'età, capacità ed esperienza, senza che ciò determini un ulteriore danno alla salute. Ne consegue che il riferimento alla capacità attitudinale richiede una parametrazione dell'incidenza della malattia di tipo soggettivo, ossia in relazione alle qualità e condizioni personali del lavoratore. In merito: Cass. n. 5477 del 2019 e n. 17159 del 2011. |