Il CNF si esprime sulla sentenza n. 3709/2019 della Cassazione

Redazione scientifica
12 Marzo 2019

Alla luce dell'errore materiale contenuto nel principio in tema di notifica telematica espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 3709/2019, il Consiglio Nazionale Forense chiede al Primo Presidente della Corte di intervenire ponendo rimedio a quanto accaduto.

Il Consiglio Nazionale Forense, con una lettera datata 5 marzo 2019, si è espresso su quanto sancito dalla sentenza n. 3709/2019, con cui la terza sezione della Cassazione civile si è pronunciata sul tema delle notifiche telematiche a mezzo PEC e dei pubblici registri.

L'erroneo principio espresso. Nel dettaglio, il provvedimento ha erroneamente sancito che l'indirizzo risultante dal ReGindE sarebbe l'unico valido ai fini delle notifiche telematiche a mezzo PEC. Tale pronuncia ha generato confusione perché ha negato che tutti gli altri indirizzi contenuti in pubblici registri diversi da quelli inseriti nel ReGindE possano considerarsi un valido domicilio digitale. Stando alla decisione in esame, dunque, sarebbe nulla una notificazione in proprio effettuata ad un indirizzo PEC differente da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Le parole del CNF. Alla luce delle immediate ripercussioni negative che la pronuncia potrebbe determinare sul tema della notifica telematica, il Consiglio, rivolgendosi al Primo Presidente della Suprema Corte, ha auspicato un intervento idoneo a rimediare quanto accaduto, rendendosi anche disponibile ad assumere le necessarie iniziative.

L'intervento del Centro Studi Processo Telematico. Non hanno tardato ad arrivare neppure le osservazioni del Centro Studi Processo Telematico. L'associazione, infatti, ha detto che «l'errato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione e la conseguente acritica applicazione nei giudizi di merito sono destinati ad avere gravi ripercussioni sulla possibilità di effettuare notificazioni in modalità telematica e, soprattutto, su innumerevoli notificazioni già effettuate dagli avvocati utilizzando l'elenco in discorso».

Anche il Centro Studi, ponendosi sulla medesima linea del CNF, ha auspicato un intervento del primo Presidente della Cassazione che consenta di superare un'interpretazione in aperto contrasto con il d.l. n. 179/2012.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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