Interpretazione del contratto assicurativo: prevale la comune intenzione delle parti al senso letterale

Redazione Scientifica
12 Marzo 2019

L'interpretazione del contratto assicurativo deve essere effettuata secondo la legge, tanto più che la prima delle norme ermeneutiche, ossia l'art. 1362, comma 1, c.c., prevede proprio il superamento della lettera se questa si distacca dalla comune intenzione delle parti, che si deve comunque ricercare.

IL CASO Una donna cita in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano il proprio medico di base per il risarcimento del danno da nascita indesiderata per avere il sanitario prescritto un farmaco inidoneo alla contraccezione. Il convenuto chiama in garanzia la sua compagnia di assicurazione ma il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale quantificandolo in € 116.237, rigettando però la richiesta di manleva del medico. La Corte d'appello rigetta il ricorso dichiarando l'impossibilità, in assenza di allegazioni dell'assicurato, di interpretare il contratto ex art. 1362 c.c. , ed escludendo interpretazioni estensive o ampliamenti dell'oggetto dell'assicurazione. Il medico ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., dell'art. 582 c.p. e dell'art. 12 del contratto assicurativo e omessa/contraddittoria interpretazione del contratto e delle obbligazioni che ne discendono. In particolare il ricorrente denuncia come , sebbene spetti al giudice di merito l'interpretazione del contratto, essa non debba discostarsi dai canoni legali di ermeneutica e debba essere illustrata con adeguata motivazione.

LA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEDICO L'art. 12A della polizza obbliga la compagnia assicuratrice a tenere indenne l'assicurato di quanto è tenuto a pagare, per responsabilità civile, quale risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO La Suprema Corte, nel valutare congiuntamente i motivi, ritiene fondato il ricorso, definendo non condivisibili le argomentazioni addotte dai giudici di merito a sostegno del rifiuto di manleva, e dichiara che: «se il contenuto di un contratto di per sé è fattuale, ciò non toglie, invece, che il suo accertamento debba essere espletato seguendo norme dettate appositamente dal legislatore, e non in modo generalista/atecnico: l'applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. cc. è un'operazione di diritto, che peraltro non è affidata ad una potestà dispositiva delle parti coinvolte, id est non dipende da specifiche argomentazioni della persona interessata. Questa deve portare il fatto all'esame del giudice.. e poi jura novit curia».

FATTISPECIE CONCRETA La Cassazione sottolinea che, nella fattispecie concreta, il medico aveva proposto la domanda di manleva, prospettando dunque al giudice che nella polizza fossero compresi tutti gli errori, non espressamente esclusi, che egli avrebbe potuto commettere nella sua attività professionale nei confronti di terzi. E ripete che nulla toglie che l'interpretazione del contratto debba essere effettuata secondo la legge, tanto più che la «prima delle norme ermeneutiche (art. 1362, comma 1, c.c.) prevede proprio il superamento della lettera se questa si distacca dalla comune intenzione delle parti, che si deve comunque ricercare ("indagare")».

La Suprema Corte cassa dunque la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione per una corretta interpretazione del contratto assicurativo.

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