Il verbale di accesso può anche costituire il verbale di chiusura, purché riporti le esatte finalità

La Redazione
12 Marzo 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 marzo 2019 n. 6811, ha osservato che appare ragionevole ritenere che, ove l'attività istruttoria presso l'azienda si risolva nella sola richiesta e/o acquisizione di un documento, il verbale di accesso e acquisizione documenti indicante tale finalità come sua esclusiva motivazione, costituisca (ed equivalga) il verbale di chiusura delle operazioni ex art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000.

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 marzo 2019 n.

6811, ha ricordato che il verbale di accesso può anche costituire il verbale di chiusura, purché riporti le esatte finalità.

L'uomo ricorreva dopo lamentando che non gli era stato notificato il verbale di chiusura delle operazioni, ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, poiché nella vicenda in esame il ruolo di questo documento era stato assorbito dal verbale di accesso e richiesta di documenti con il quale aveva preso il via l'accesso alla sua sede aziendale. Nel caso specifico, il verbale di accesso specificava che il suo fine era soltanto l'acquisizione della copia di alcune ordinanze sindacali. In quanto obiettivo unico dell'attività istruttoria espletata presso l'azienda, il verbale aveva un carattere “conclusivo”, secondo le Entrate. Il documento era stato portato a conoscenza della società assicurando anche il principio del contraddittorio endoprocedimentale.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione, dunque, hanno osservato che appare ragionevole ritenere che, ove l'attività istruttoria presso l'azienda si risolva nella sola richiesta e/o acquisizione di un documento, il verbale di accesso e acquisizione documenti indicante tale finalità come sua esclusiva motivazione, costituisca (ed equivalga) il verbale di chiusura delle operazioni ex art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000.

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